COS’È L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE INSTALLATORE FER E A COSA SERVE?

FER, è l’acronimo di Fonti Energia Rinnovabile, quindi quando parliamo dell’abilitazione come installatore FER, ci si rivolge a tutti gli installatori di IMPIANTI FOTOVOLTAICI, quindi chi si occupa di installare anche impianti termoidraulici, pompe di calore ed impianti a biomassa, oltre a tutti gli installatori di IMPIANTI ELETTRICI.

Cos’è l’abilitazione professionale installatore FER?
L’abilitazione professionale degli installatori FER è un abilitazione che, secondo norma comma 1, Lett. “F” allegato 4 al D.Lgs 3 marzo 2011 n.28, tutti gli installatori e manutentori di Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) (lettere a), b), c), d) CCIAA DM 37/08, sono obbligati ad avere ed obbligati alla frequenza di percorsi di aggiornamento di 16 ore entro il 31 dicembre 2016, come stabilito dagli standard della Regione Veneto (DGR653 del 07/05/2013 – Installatore/Manutentore Impianti FER).

Quindi, un’impresa che operi nel campo dell’impiantistica elettrica o dell’impiantistica da energia rinnovabile, è obbligata per legge ad ottenere l’attestazione FER, per continuare ad operare in questi settori. Chiaramente quindi, le imprese che non adempiranno a tale obbligo, non potranno più proseguire l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER” appunto).

I destinatari di tali obblighi e abilitazioni sono principalmente i Responsabili Tecnici delle imprese installatrici, già abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 alla data del 04 agosto 2013 (lettere a), b), c), d)).

L’attestazione FER serve quindi a certificare la reale capacità dell’impresa nell’effettuare i lavori a norma di Legge, soddisfacendo tutti i requisiti tecnici necessari; in mancanza di tale Certificazione la ditta installatrice non potrà rilasciare Dichiarazioni di Conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria sugli impianti FER.

Come ottenere la certificazione FER?
Esistono due tipi di percorsi formativi per ottenere tale Certificazione.

Un primo modo è attraverso un CORSO di BASE di 80 ore (tramite enti certificati).

Vi è poi un secondo percorso che prevede un CORSO di AGGIORNAMENTO di 16 ore con validità triennale. A conclusione di queste 16 ore, le quali includono più aree d’intervento, a frequenza obbligatoria per il 100% delle ore, verrà rilasciato l’attestato di frequenza su modello Regionale.

Chiaramente, il percorso formativo varia a seconda della data di nomina del Responsabile Tecnico e dei requisiti tecnico-professionali di cui è in possesso.

La qualifica di installatore FER, ha comunque una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro, da tenersi ogni 3 anni.

Il corso di aggiornamento ha la funzione di implementare la formazione dei partecipanti su tutti gli aspetti progettuali, tecnici, economici ed impiantistici, riguardanti la tecnologia FER (solare termico, fotovoltaico, pompe di calore e biomasse), con particolare attenzione alle normative fondamentali per una corretta installazione e manutenzione degli impianti e alla sicurezza sul cantiere.

Quando va ottenuta la certificazione FER?
La legge prevede che le attività formative e di aggiornamento devono svolgersi entro il 31 dicembre 2016, anche se con la legge 25 febbraio 2016, n. 21 si è prorogato il termine di adempimento all’abilitazione, al 31 dicembre 2019.

Questa Certificazione è quindi un’ulteriore garanzia che la ditta esecutrice dei lavori di installazione o manutenzione, non solo operi in ottemperanza della Legge, ma che sia in possesso delle capacità tecniche per operare nell’ambito delle installazioni FER.

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