La normativa che disciplina il superbonus può sembrare molto complessa. Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio e distanza di quasi un anno dalla sua entrata un vigore, può essere utile tracciare i pilastri della maxi agevolazione fiscale confermata per altri due anni.

Ecco, dunque, gli elementi fondamentale per comprendere il meccanismo di funzionamento del superbonus 110%.

  • Il superbonus è un’agevolazione introdotta con il Decreto Rilancio nell’estate del 2020. Consiste nella detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici o riducono il rischio sismico.

  • La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Oltre alla detrazione fiscale (da riportare nella dichiarazione dei redditi) è possibile accedere ad altre agevolazioni fiscali:

– Sconto in fattura: sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

– Cessione di un credito d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

  • La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese: proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

  • Possono accedere all’Ecobonus: 

– I condomìni

– Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni

– Gli istituti autonomi case popolari (iacp), nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.

– Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa

– Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

– Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri

– Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri

– Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro.

  • Beneficiano del superbonus i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali, su singole unità immobiliari o su unità indipendenti all’interno di immobili plurifamiliari.
    La detrazione non spetta per gli immobili che appartengono alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

  • Il superbonus spetta nel caso di interventi, definiti trainanti:

    • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro degli edifici, che incidono in misura superiore al 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico)

    • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda sanitaria

    • Interventi antisismici previsti e regolamentati dalla legge.

  • Se il contribuente effettua almeno uno degli interventi trainanti, è possibile accedere al superbonus del 110% anche per interventi minori eseguiti congiuntamente, i cosiddetti trainati.

Quali sono? Sono questi:

  • Opere di efficientamento energetico interessate dall’ecobonus

  • Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici

  • Installazione sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati dal superbonus

  • Interventi per la coibentazione del tetto, senza limiti sul concetto di superficie disperdente

  • Lavori di rimozione delle barriere architettoniche eseguiti in favore di persone di età superiore a 65 anni e grave disabilità.

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